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La Dash cam in auto è legale? Ha valore probatorio?

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Vuoi installare una Dash Cam e vuoi sapere se è legale? Si può utilizzare la telecamera in Italia? Puoi usare la videocamera sull’auto o sul casco della moto? Cerchiamo di vedere assieme se si può e se è utile con l’assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni da incidente stradale.

Una Dash Cam (Dashcam), o videocamera per auto, è un dispositivo elettronico che viene montato di norma sul cruscotto oppure sul parabrezza dell’autoveicolo. Ha la funzione di registrare ciò che si presenta di fronte al veicolo durante la guida. Le immagini della strada, così riprese, potranno essere utilizzate per determinati fini, qui di seguito esplicati.

A cosa serve una dash cam?

Le Dash Cam sono sempre più diffuse a causa della loro utilità sia in auto, sia in moto. In effetti, l’utilità della videocamera è evidente, soprattutto per i vantaggi connessi al suo utilizzo nella circolazione stradale.

Principalmente, ciò che spinge in Italia all’installazione della Dash Cam è il suo possibile utilizzo in molteplici circostanze:

  • Fornisce prove in caso di incidenti: le immagini registrate dalla Dash Cam possono essere utilizzate come prova in caso di sinistri stradali, facilitando l’accertamento delle responsabilità e la risoluzione delle controversie tra gli automobilisti coinvolti in sinistri.
  • Aiuta a smascherare le frodi assicurative: la Dash Cam può aiutare a smascherare eventuali tentativi di frode in danno dei conducenti documentando con esattezza sia la dinamica dell’incidente, sia l’esistenza stessa dell’evento.
  • Monitora il parcheggio e la sosta: alcune Dash Cam più avanzate offrono la funzione di monitoraggio del parcheggio, che registra eventuali danni o furti subiti dall’auto mentre è parcheggiata.
  • Migliora la sicurezza alla guida: l’utilizzo di una Dash Cam, inconsciamente, incoraggia gli automobilisti o i motociclisti a guidare in modo più responsabile, in considerazione del fatto che le loro azioni sono registrate.

Ma la Dash Cam in auto è legale in Italia? Le immagini hanno valore probatorio?

Dashcam e Codice della Strada

Il Codice della Strada non disciplina nello specifico le dashcam.

Ai sensi dell’art. 141 del Codice, però, è previsto che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.” Una Dash Cam installata in maniera impropria determina una riduzione del campo di visibilità e, pertanto, risulterebbe non legittima.

Dunque, non esistendo dei divieti specifici per la loro installazione, il Codice prescrive indirettamente solamente una corretta installazione della telecamera per automobile, al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

Filmati delle dashcam e valore probatorio

L’utilizzo della dashcam è soprattutto in funzione della tutela del danneggiato in caso di sinistro.

La telecamera sull’auto può aiutare ad acquisire una prova importantissima, utile nella pratica di risarcimento del danno, perché le assicurazioni spesso hanno necessità di elementi probatori concreti.

Nei casi di incidenti stradali complessi, le immagini possono chiarire oltre ogni dubbio la reale dinamica.

Riguardo alla loro efficacia probatoria, ai filmati delle dashcam può astrattamente essere riferito il testo dell’art. 2712 del Codice Civile, secondo il quale “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.”

Pertanto, i filmati registrati con la Dash Cam sarebbero utilizzabili in giudizio solo laddove la controparte non ne disconosca la conformità ai fatti accaduti. Il che lascerebbe ipotizzare una quasi “automatica” contestazione e una conseguente inutilizzabilità diffusa delle immagini.

Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di chiarire che “il disconoscimento, che fa perdere alle registrazioni la qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. civ., n. 18507/2016) e che “il disconoscimento che fa perdere ad esse la qualità di prova (…) deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”. Viene, comunque, lasciato un ampio potere al giudice, ritenendo che lo stesso “possa accertare la conformità [del contenuto delle immagini] all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.” (Cass. Civ. n. 3122/2015).

Dashcam e privacy

L’installazione di una Dashcam comporta anche inevitabili conseguenze legate alla privacy dei soggetti ripresi. Pare evidente che le registrazioni effettuate con la videocamera installata in auto o sul casco della moto possano riprendere dati identificativi di soggetti estranei.

Ma, dunque, le riprese effettuate tramite dashcam violano la privacy?

Sul punto si attende ancora una pronuncia del Garante della Privacy.

Ciò che incide, ad ogni buon conto, è la finalità per la quale le immagini sono registrate e, conseguentemente, utilizzate.

Il Regolamento UE 2016/679 individua le regole che deve rispettare un filmato registrato tramite Dash Cam: in primo luogo è fatto divieto di divulgare a terzi le immagini registrate senza un previo oscuramento dei volti, delle targhe e degli elementi distintivi di cose e persone; poi, è consentito solamente un utilizzo “privato” e in favore di persone fisiche; chi detiene immagini acquisite con la Dash Cam deve, peraltro, conservarle in modo tale da evitare che terzi possano accedervi anche in maniera illecita; il campo visivo delle immagini non può estendersi oltre il limite legato alla finalità per la quale le immagini vengono effettivamente acquisite.

 

3 risposte

    1. Dovere!
      Si cerca di fare il possibile per aiutare i danneggiati.
      Per qualunque necessità, resto a completa disposizione.
      Cordialità,
      Avv. Riccardo Martucci

  1. Buongiorno, in buona sostanza la cam non serve a nulla nel senso che non dà alcuna certezza del pieno utilizzo della sue immagini, naturalmente grazie al vuoto legislativo che caratterizza l’ argomento.

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